PROROGA DI VALIDITA’ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AI CITTADINI UCRAINI AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 286/1998 FINO AL 31.12.2024.
Si comunica che ai sensi della L. 213/2023 del 30 dicembre 2023 i permessi di soggiorno scaduti nel 2023 rilasciati ai cittadini ucraini beneficiari della protezione temporanea ex art. 20 del D. LGS. 286/1998, conservano la loro validità fino al 31.12.2024.
Non è pertanto necessario presentare istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.
Si comunica infine che i sopra indicati permessi di soggiorno possono essere altresì convertiti a titoli di soggiorno per motivi di lavoro su richiesta dell’interessato, previa presentazione dell’istanza tramite kit Poste Italiane e verifica dei requisiti previsti dalla legge.